Art. 2.

      1. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica, soppressi ai sensi dell'articolo 1.
      2. Il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei contingenti numerici realmente rispondenti alle effettive necessità degli enti.